Senato della Repubblica. Approvato in via definitiva il disegno di legge c.d. Competitività dei capitali

Senato della Repubblica. Approvato in via definitiva il disegno di legge c.d. Competitività dei capitali

Il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge c.d. Competitività dei capitali (“Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti”).

Il provvedimento contiene norme di rilevante interesse per il settore immobiliare, introducendo, tra le altre, alcune misure di semplificazione del regime di vigilanza sulle Sicaf e Sicav eterogestite, in tema di separatezza patrimoniale e di efficientamento della disciplina delle Sicav e Sicaf.

Confindustria Assoimmobiliare ha svolto un ruolo attivo nella definizione dei contenuti del disegno di legge. L’Associazione, anche a seguito della partecipazione alla consultazione pubblica avviata nel 2022 dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sul Libro Verde “La competitività dei mercati finanziari italiani a supporto della crescita” (il documento presentato da Assoimmobiliare nell’ambito della consultazione è disponibile a questa pagina) e a seguito anche dell’elaborazione, a cura del proprio Comitato Normativo, di un Quaderno dedicato alla riforma della legislazione applicabile ai FIA e alle SICAF immobiliari (il Quaderno è disponibile a questa pagina), ha presentato specifiche proposte per il DDL Competitività dei capitali volte a conferire una maggiore attenzione alla categoria degli investitori professionali e istituzionali.

Di seguito, i punti promossi dall’Associazione e inclusi all’articolo 16 del DDL Competitività dei capitali:

  • Obbligazioni contratte dalle Sicaf/Sicav (art. 16, co.1, lett. b, punto 1) – Viene modificato l’articolo 35-bis del TUF che reca la disciplina di costituzione delle Sicav/Sicaf per specificare che, delle obbligazioni contratte per conto del singolo comparto, la Sicav o la Sicaf risponde esclusivamente con il patrimonio del comparto medesimo. Sul patrimonio del singolo comparto non saranno ammesse azioni dei creditori della società o nell’interesse della stessa, né azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell’interesse degli stessi. Inoltre, sul patrimonio della Sicav o Sicaf non saranno ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell’interesse degli stessi. Gli atti compiuti in relazione alla gestione di un singolo comparto dovranno recare espressa menzione del comparto. In mancanza, la Sicav o la Sicaf ne risponde anche con il suo patrimonio generale.
  • Disciplina dei singoli comparti di Sicaf/Sicav (art. 16, co.1, lett. b, punto 2) – Sempre all’articolo 35-bis del TUF viene previsto che ciascun comparto di Sicav e Sicaf costituisce a ogni effetto un Organismo di Investimento Collettivo del Risparmio e che la distribuzione dei proventi relativi al singolo comparto può avvenire anche in assenza di utili complessivi della società e che le perdite relative ad un comparto sono imputate esclusivamente al patrimonio del medesimo comparto e nei limiti dell’ammontare dello stesso.
  • Liquidazione del fondo (art. 16, co.1, lett. b, punto 2) – Viene previsto che nel caso in cui le attività della Sicav/Sicaf eterogestita o del comparto, nel caso di Sicav e Sicaf multi-comparto, non consentano di soddisfare le rispettive obbligazioni e non sussistano le ragionevoli prospettive che tale situazione possa essere superata, si applicherà la disciplina dell’articolo 57, comma 6-bis, del TUF in base al quale, qualora le attività del FIA o del comparto non consentano di soddisfare le obbligazioni dello stesso e non sussistano ragionevoli prospettive che tale situazione possa essere superata, uno o più creditori o il gestore possono chiedere la liquidazione al tribunale del luogo in cui il gestore ha la sede legale.
  • Computo delle azioni in relazione al capitale sociale delle Sicaf (art. 16, co.1, lett. c) – Viene modificato l’articolo 35-quinques del TUF relativo al capitale e alle azioni delle Sicaf, citando esplicitamente l’art. 2351, secondo comma, ultimo periodo, del codice civile, secondo cui il valore delle azioni senza diritto di voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti e con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative non può complessivamente superare la metà del capitale sociale.

 

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