1. Normativa
1.1. Riforma del sistema fiscale: razionalizzazione dei tributi indiretti
Nell’ambito del processo di riforma del sistema fiscale1 è stato approvato (in via preliminare in data 9 aprile 2024 e in via definitiva il 7 agosto 20242) il decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA.
1. Per ulteriori approfondimenti sulla Legge 9 agosto 2023, n.111 pubblicata in G.U. del 14 agosto 2023, per la riforma del sistema fiscale (“Legge Delega”) si rinvia al I° monitor pubblicato e consultabile al seguente link https://www.assoimmobiliare.it/osservatorio-trimestrale-di-fiscalita-immobiliare-1-2024/
2. Al momento di stesura del presente Osservatorio in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
1.2. Decreto attuativo in materia di credito d’imposta ZES Unica (G.U. n. 117 del 21 maggio 2024)
Il 17 maggio 2024 è stato sottoscritto il decreto attuativo riguardante il credito d’imposta ZES Unica, adottato dal Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, in collaborazione con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2024 (il “Decreto Attuativo”). Il Decreto Attuativo stabilisce le modalità di accesso al credito d’imposta, i criteri e le modalità di applicazione e utilizzo, oltre ai controlli necessari, per garantire il rispetto del limite di spesa fissato ad Euro 1.800 milioni per il 2024.
Le imprese che desiderano beneficiare del credito d’imposta ZES Unica avrebbero dovuto inviare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate, dal 12 giugno al 12 luglio 2024, con l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 e quelle previste fino al 15 novembre 2024.
- I soggetti beneficiari
L’art. 16 del Decreto Attuativo stabilisce che il credito d’imposta ZES Unica può essere richiesto dalle imprese che acquistano beni strumentali destinati a strutture produttive situate nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e in specifiche aree assistite della regione Abruzzo.Per quanto riguarda i soggetti beneficiari del credito d’imposta ZES Unica, il Decreto Attuativo chiarisce che possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, sia quelle già operative che quelle che si insediano ex novo nella ZES Unica. - Investimenti agevolabili
Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’art. 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, riguardanti l’acquisto, anche tramite contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o di nuova creazione nella ZES unica, nonché l’acquisto di terreni e l’acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva di cui all’art. 2, comma 1.Sono esclusi i beni destinati autonomamente alla vendita, così come quelli trasformati o assemblati per ottenere prodotti destinati alla vendita e i materiali di consumo.Gli investimenti in beni immobili strumentali sono agevolabili anche se riguardano beni già utilizzati dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un’attività economica, in conformità a quanto previsto dagli articoli 2, punti 49, 50 e 51, e 14 del regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014. - Modalità di utilizzo
Il decreto evidenzia che il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, tramite presentazione del modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rigetto dell’operazione di versamento, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento ADE e non prima della data di realizzazione dell’investimento.
2. Giurisprudenza
2.1. Conferimento immobili tramite azioni, imponibile IVA sul valore di emissione (Corte di Giustizia UE, causa C 241/23, del 8 maggio 2024)
Nell’ambito della controversia tra una società (“A”) che aveva effettuato un aumento del capitale mediante conferimenti in natura provenienti da altre due società (“B”) e (“C”), ed il fisco polacco, la Corte di Giustizia UE ha avuto modo di fornire chiarimenti sull’interpretazione dell’art. 73 della Direttiva 2006/112/CE (“Direttiva IVA”).
Nei contratti stipulati dalla società A con le società B e C, aventi ad oggetto il trasferimento di immobili di queste ultime ed un conferimento in denaro in cambio di azioni di A, le parti avevano convenuto che il corrispettivo del conferimento nel capitale sarebbe stato costituito dal valore di emissione delle azioni. La questione pregiudiziale riguardava la determinazione della base imponibile.
Dalla formulazione dell’art. 73 della Direttiva IVA risulta che la base imponibile comprende tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi. Nel caso di specie, il corrispettivo deve rappresentare il compenso effettivamente ricevuto dalla società A per il trasferimento dei beni, e non un compenso solamente stimato, pur su criteri oggettivi.
La Corte ha stabilito, pertanto, che l’art. 73 della Direttiva IVA, come modificata dall’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del Trattato sull’Unione Europea, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (“TFUE”) e del Trattato che istituisce la Comunità Europea dell’Energia Atomica, deve essere interpretato nel senso che la base imponibile di un conferimento di immobili da parte di una prima società nel capitale di una seconda società in cambio di azioni di quest’ultima, qualora tali società abbiano convenuto che il corrispettivo di tale conferimento nel capitale sarà costituito da detto valore di emissione, deve essere determinata in funzione del valore di emissione di tali azioni, e non in funzione del valore nominale delle azioni.
2.2. Società di gestione del risparmio (SGR) – Fondo comune di investimento estinto – Responsabilità limitata per i debiti Iva del fondo estinto (Corte di Cassazione, sentenza 16285/2024, del 12 giugno 2024)
Con la sentenza n. 16285/2024, la Corte di cassazione si è espressa in merito al tema della responsabilità della società di gestione del risparmio (SGR) per i debiti tributari imputabili a uno dei fondi da esse gestiti, in particolar modo relativamente ad un fondo estinto prima della notifica dell’atto impositivo. In caso di estinzione di un fondo comune di investimento, non si può configurare una diretta responsabilità della SGR, che ha amministrato tale fondo, con riferimento al mancato pagamento dell’IVA, salvo che l’Agenzia delle Entrate non faccia valere un autonomo titolo di responsabilità. Pertanto, la SGR non risponde con il proprio patrimonio, in via sussidiaria o solidale, degli eventuali debiti IVA che gravano sul fondo comune estinto. Infatti, la SGR è il soggetto passivo sotto il profilo meramente formale mentre, dal punto di vista sostanziale, è il fondo comune con il proprio patrimonio autonomo a rispondere dell’imposta.
3. Prassi
3.1. Rent to buy – canone di locazione – condizioni per la disapplicazione – assenza (Risposta Interpello Agenzia delle Entrate n. 97 del 23 aprile 2024)
Con la risposta a interpello n. 97 del 23 aprile 2024, l’Agenzia delle Entrate ha negato la disapplicazione della disciplina delle società di comodo (art. 30 della L. n. 724 del 23 dicembre 1994) ad una società immobiliare di gestione, che non aveva superato il test dei ricavi per il periodo di imposta 2022, non ritenendo sufficiente la motivazione legata all’esiguo canone praticato nell’ambito di un contratto di rent to buy.
Nel caso di specie, la società aveva sottoscritto, a fine 2021, un contratto di concessione del godimento con diritto di acquisto ai sensi dell’art. 23 della L. n. 164 del 11 novembre 2014, con un’altra società, concordando un corrispettivo mensile, di cui una parte riguardava la concessione in godimento dei predetti beni e la restante era versata a titolo di caparra penitenziale.
Nel caso di specie, sebbene il canone pattuito a titolo di concessione del godimento dei beni risultasse inferiore al prezzo di mercato, l’Agenzia delle Entrate ha osservato che non erano state evidenziate, le ragioni alla base della ripartizione del canone tra quanto dovuto per la concessione in godimento e quanto dovuto a titolo di caparra. In aggiunta, non era stato dimostrato come l’esiguità del canone fosse indipendente dalla volontà del concedente.
3.2. Detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art.16bis del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) spettante al detentore dell’immobile (Risposta ad Interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 102 del 13 maggio 2024)
L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta ad Interpello n. 102 del 13 maggio 2024, ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità anche per il detentore dell’immobile di beneficiare della detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio di cui all’art.16-bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (il “TUIR”), nonché della detrazione per l’acquisto dei mobili ed elettrodomestici per l’arredo della predetta unità immobiliare di cui all’art. 16, comma 2, del D.L. n. 63/2013 (cd. ”bonus mobili”).
Si precisa che l’istante detiene l’immobile gratuitamente in forza di una assegnazione temporanea da parte del Comando del comune di appartenenza, senza aver sottoscritto un contratto di locazione oppure di comodato d’uso gratuito.
Nello specifico, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che la detenzione dell’immobile deve risultare da un atto (contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato) regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori e vi deve essere la sussistenza, al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione, anche se antecedente il predetto avvio.
Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che l’Istante potrà fruire, nel rispetto di ogni altra condizione posta dalla norma e non oggetto del presente interpello, della detrazione di cui al citato art. 16bis nonché, sussistendone tutti i requisiti, della detrazione pari al 50% delle spese sostenute, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, in quanto il contribuente dispone dell’immobile in forza di un diverso titolo rispetto quanto elencato al punto sopra, ma idoneo ad assicurarne la disponibilità giuridica e materiale e riportante data certa.
3.3. Superbonus – Sconto “integrale” in fattura – Sostenimento della spesa – Data di emissione della fattura e data di effettuazione dell’operazione (Risposta ad Interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 103 del 13 maggio 2024)
L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta ad Interpello n. 103 del 13 maggio 2024, ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di beneficiare dell’agevolazione, qualora la data di emissione del documento in ipotesi di scarto e la data di nuovo invio al Sistema di Interscambio risultassero a cavallo tra l’anno 2023 e l’anno 2024.
L’istante ha inviato in data 30 dicembre 2023 al sistema “SDI”, una fattura riferita a lavori svolti agevolati al ”Superbonus 110%”, applicando la formula del c.d. ”sconto in fattura” ex art. 121, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34. Tuttavia, il sistema SDI ha scartato l’invio della relativa fattura ed il contribuente ha provveduto, non appena ha avuto notizia dell’accaduto, a correggere gli elementi contestati e inviare nuovamente la fattura, ai sensi della Circolare n. 13/E/2018. Alla luce di quanto sopra, l’istante chiede chiarimenti in merito all’aliquota utilizzabile riguardo il c.d. ”sconto in fattura” ex art. 121, comma 1, del D.L. 34/2020, in particolare se la stessa possa rimanere invariata al 110% oppure debba essere rimodularla al 70%.
Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che, se la fattura con sconto sul corrispettivo “integrale” viene trasmessa negli ultimi giorni di dicembre 2023 ed a fronte dello scarto il contribuente provvede al suo re inoltro nei cinque giorni successivi alla ricezione del messaggio di scarto, permangono i requisiti formali e sostanziali per beneficiare dell’agevolazione nella misura del 110%. Di conseguenza, il contribuente può godere dell’agevolazione con l’aliquota più elevata anche se Il Reinoltro della fattura è avvenuto nei primi giorni di Gennaio 2024.
3.4. Investimenti da parte di fondi esteri in fondi alternativi immobiliari italiani (Risposta ad Interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 104 del 13 maggio 2024)
Con la Risposta ad Interpello n. 104 del 13 maggio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in relazione agli investimenti effettuati sia direttamente che indirettamente da fondi esteri in fondi alternativi immobiliari italiani (FIA).
Il caso riguarda una società canadese che fa da gestore di un fondo pensione canadese che integra la copertura previdenziale degli insegnanti delle scuole. La società beneficia di un’esenzione fiscale ed è supervisionata dall’autorità di vigilanza dei servizi finanziari. La stessa opera direttamente oppure mediante veicoli societari. Per il tramite di uno dei veicoli intende acquisire delle quote di un FIA immobiliare italiano chiedendo all’Agenzia delle Entrate se si possa applicare l’esenzione da ritenuta sui proventi ex art. 7, comma 3, del D.L. 25 settembre 2001, n. 351.
L’Agenzia delle Entrate, nel fornire riscontro positivo, ricorda che i fondi pensione e gli organismi di investimento collettivo del risparmio esteri sono quei soggetti che, secondo la normativa vigente nello Stato estero in cui sono istituiti, presentano i requisiti sostanziali, nonché le stesse finalità di investimento dei fondi e degli organismi italiani, prescindendo dalla loro forma giuridica e ancorché siano privi di una soggettività tributaria, a condizione che sussista una forma di vigilanza sul fondo o organismo ovvero sul soggetto incaricato della gestione dello stesso.
Come chiarito dalla Circolare n. 2/E/2012, il regime di non imponibilità di cui all’ art. 7, comma 3, D.L. 351/2001, si applica non soltanto in caso di partecipazione “diretta” al fondo immobiliare ma anche qualora l’investitore estero partecipi in misura totalitaria in veicoli societari che pongono in essere l’investimento, a condizione che anche questi siano residenti in Paesi c.d. white list.
Poiché il fondo pensione, la società di gestione e il veicolo sono tutti residenti in Canada, Stato white list, e sono sottoposti a vigilanza prudenziale, sussistono le condizioni per l’esenzione da ritenuta. L’Agenzia delle Entrate precisa che il veicolo dovrà rilasciare alla SGR italiana ed al fondo pensione un’autocertificazione circa la residenza.
3.5. Rimborsi ”pro quota” di capitale OICR e obbligo di reinvestimento – Investimento qualificato (Risposta ad Interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 105 del 16 maggio 2024)
L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta ad Interpello n. 105 del 16 maggio 2024, ha fornito chiarimenti in tema dei c.d. “investimenti qualificati” effettuati dagli enti di previdenza obbligatoria, quali le Casse di previdenza e i fondi pensione che beneficiano del regime agevolato di non imponibilità ex art. 1, commi da 88 a 96 della L. 11 dicembre 2016, n. 232.
Nello specifico, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che in caso di rimborsi parziali di capitale di OICR che non determinano l’annullamento delle quote o delle azioni, ma che ne riducano semplicemente il valore unitario, non è previsto obbligo di reinvestimento ai fini del computo del vincolo temporale di detenzione degli investimenti qualificati, a differenza dei rimborsi con annullamento delle quote che, al contrario, richiedono l’obbligo di reinvestire entro 90 giorni.
Nel caso di specie, la Cassa istante ha richiesto all’Agenzia delle Entrate di poter beneficiare dell’agevolazione fiscale in relazione all’investimento in un FIA lussemburghese deliberato nel 2021. Secondo l’Agenzia delle Entrate, la Cassa istante può beneficiare del regime fiscale agevolato in quanto per i rimborsi ”pro quota” di capitale disposti su iniziativa del gestore, che non comportano l’annullamento delle quote del FIA, oggetto di investimenti qualificati, la Cassa istante potrà continuare a beneficiare del regime agevolativo in commento, a condizione che il FIA rispetti i vincoli previsti dalla normativa, anche successivamente ai disinvestimenti che hanno comportato le restituzioni parziali di capitale.
3.6. Novità sulla disciplina delle locazioni brevi – Legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10 del 10 maggio 2024)
L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 10 del 10 maggio 2024 ha illustrato le novità introdotte dall’art. 1, comma 63 della L. 30 dicembre 2023, n. 213 (la “Legge di Bilancio 2024”) in materia di locazioni brevi, le quali riguardano:
(i) l’aumento dell’aliquota della cedolare secca sugli affitti brevi dal 21% al 26%, fatta salva la possibilità di indicare in dichiarazione una sola abitazione cui continuare ad applicare l’aliquota del 21%;
(ii) la modifica delle norme sugli adempimenti degli intermediari non residenti, per adeguarle al diritto comunitario (art. 4, comma 5-bis, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50).
L’Agenzia delle Entrate precisa che le nuove disposizioni trovano applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2024 e, quindi, dal 1° gennaio 2024.
Per quanto concerne gli intermediari, si rileva come, pur avendo elevato l’aliquota della cedolare secca al 26%, il legislatore abbia optato per non modificare la misura della ritenuta che gli intermediari devono operare quanto intervengono nel pagamento o incassano i canoni di locazione breve, che resta fissata al 21%. La ritenuta deve avvenire sempre a titolo di acconto, di modo che il contribuente che subisce la ritenuta dall’intermediario dovrà comunque determinare l’imposta dovuta per il periodo d’imposta, indipendentemente dal regime fiscale adottato dal beneficiario, e versare l’eventuale saldo dopo aver scomputato le ritenute subite.
La circolare precisa, inoltre, che qualora i soggetti che esercitano attività d’intermediazione immobiliare e/o gestiscono portali telematici, incassino o intervengano nel pagamento dei canoni, il contribuente è tenuto, per ciascun periodo d’imposta, a determinare l’imposta (ordinaria o sostitutiva) dovuta, e a versare l’eventuale saldo dell’imposta, ottenuto previo scomputo delle ritenute d’acconto subite, entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.
È stata infine modificata la modalità con cui i “soggetti intermediari” non residenti possono adempiere agli obblighi fiscali (concernenti comunicazioni e ritenute) connessi alla disciplina delle locazioni brevi. L’intervento normativo ha inteso adeguare l’ordinamento tributario nazionale al contenuto della Sentenza Corte di Giustizia UE, 22 dicembre 2022, causa C-83/21, Airbnb.
3.7. Novità sulla disciplina delle plusvalenze risultanti dalle cessioni di immobili interessati da interventi Superbonus e della variazione dello stato dei beni (Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13/E del 13 giugno 2024)
La Circolare n.13/E del 13 giugno 2024 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce le nuove regole introdotte dalla Legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (“Legge di Bilancio 2024”) riguardanti la plusvalenza derivante dalla cessione di immobili soggetti a interventi di Superbonus. Le nuove norme, con decorrenza sulle cessioni dal 1 gennaio 2024, includono la plusvalenza tra i redditi diversi se la cessione avviene entro 10 anni dalla fine dei lavori.
L’Agenzia specifica che la plusvalenza riguarda tutti i fabbricati, tranne quelli ricevuti per successione o adibiti ad abitazione principale per la maggior parte dei 10 anni precedenti la cessione, a nulla rilevando se gli interventi siano stati effettuati dal proprietario o da altri aventi diritto alla detrazione.
Inoltre, viene evidenziato che la normativa non considera rilevanti né le percentuali di detrazione né le modalità di fruizione del Superbonus.
In particolare, la plusvalenza si realizza solo per la prima cessione a titolo oneroso entro 10 anni dalla conclusione dei lavori, escludendo eventuali cessioni successive.
Con riferimento alla determinazione della plusvalenza, ci si basa sulla differenza tra il corrispettivo percepito e il prezzo d’acquisto o il costo di costruzione, compresi i costi inerenti. Se la cessione avviene entro 5 anni dalla fine dei lavori e sono state utilizzate opzioni di sconto in fattura o cessione del credito, le spese degli interventi non possono essere riconosciute come incremento del prezzo. Oltre 5 anni, si considera il 50% delle spese sostenute.
3.8. Misure in materia di agevolazione prima casa under 36 (Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14/E del 18 giugno 2024)
La Circolare n. 14/E dell’Agenzia delle Entrate del 18 giugno 2024 chiarisce l’agevolazione fiscale di cui all’art. 64, commi 6-11 del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021 (esenzione da imposte d’atto) come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 215 del 30 dicembre 2023 (“Decreto Milleproroghe”), per l’acquisto della prima casa da parte di under 36 con ISEE non superiore a 40.000 euro. La scadenza per l’acquisto è prorogata al 31 dicembre 2024, purché il preliminare sia stato registrato entro il 31 dicembre 2023. In particolare, non è sufficiente la mera stipula nel 2023 se la registrazione avviene nel 2024. Inoltre, il beneficio non si applica in caso di aggiudicazione immobiliare nel 2023 con decreto di trasferimento nel 2024.
Inoltre, l’art. 3, comma 12-quaterdecies, del Decreto Milleproroghe introduce un credito d’imposta per atti soggetti a IVA, in misura pari alle imposte corrisposte in eccesso rispetto a quelle che sarebbero state effettivamente dovute ai sensi del comma 12-terdecies del citato articolo 3, per gli atti definitivi stipulati tra il 1 gennaio 2024 e il 29 febbraio 2024. Per accedere al beneficio, il contribuente deve dichiarare al notaio la volontà di fruirne e dimostrare di possedere i requisiti ISEE richiesti dalla normativa.
Il requisito anagrafico (meno di 36 anni) e reddituale (ISEE non superiore a 40.000 euro) deve essere verificato alla data dell’atto definitivo.
L’Agenzia precisa che il credito d’imposta riguarda l’imposta di registro (compresa quella eventualmente corrisposta per acconti o caparre sul preliminare), le imposte ipocatastali e l’Iva, come pure l’imposta sostitutiva mutui. Inoltre, detto credito è utilizzabile solo nel periodo tra il 1 gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025 e, in caso di mancato utilizzo, non sarà ammesso il rimborso delle somme versate in eccesso.
3.9. Misure in materia di compensazione (Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 16/E del 28 giugno 2024)
L’ Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in relazione alle modifiche introdotte dalla Legge di bilancio per il 2024 in relazione alla normativa in materia di compensazione dei crediti di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Tale normativa, presenta profili di interesse per tutti gli operatori del real estate (società immobiliari, SGR etc.) in quanto incide sul pagamento delle imposte mediante compensazione con crediti relativi ad altri tributi.
4. Studi e ricerche
4.1. Assonime, Circolare 10/E del 2 maggio 2024, “Il regime di participation exemption per le plusvalenze su partecipazioni realizzate da soggetti non residenti”
Tra gli studi di particolare interesse in materia immobiliare si segnala:
– Assonime, Circolare 10/E del 2 maggio 2024, “Il regime di participation exemption per le plusvalenze su partecipazioni realizzate da soggetti non residenti” in cui al paragrafo 5 – I casi atipici di applicazione della PEX ai non residenti – si affrontano alcuni temi applicativi per le società immobiliari in relazione alle nuove disposizioni introdotte dalla Legge di bilancio per il 20243.
3 Nello specifico si fa riferimento all’art. 1, comma 59, della legge n. 213 del 2023, che prevede una detassazione in misura pari al 95% delle plusvalenze relative alla cessione di partecipazioni qualificate realizzate da società o enti residenti in altri Stati membri UE o in Stati SEE dotati di adeguato scambio di informazioni qualora ricorrano i requisiti del regime di participation exemption PEX.
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