Osservatorio trimestrale di fiscalità immobiliare n. 1/2025

1. Normativa

1.1. Disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA (D.Lgs. 139/2024)

Nell’ambito dei criteri di delega di cui all’art.10 della L. n. 111/2023 (c.d. “Delega al Governo per la riforma fiscale”), è stato emanato il D.Lgs. n. 139/2024 (il “Decreto”) di riforma in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale, imposta di bollo e altri tributi minori diversi dall’Iva.  Le norme sono efficaci dall’1.1.2025 e si applicheranno agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito stipulati a partire da tale data. Tra le principali novità recate dal Decreto si segnalano, quali rilevanti ai fini della presente rassegna:

1.1.a Imposta di registro

Il Decreto ha modificato l’art. 41 del Tur prevedendo che il criterio di autoliquidazione dell’imposta operi in via generale, salve le specifiche eccezioni degli atti giudiziari di cui all’art. 37 del Tur nonché quelli per i quali opera la registrazione a debito (ar. 59 Tur). Conseguentemente all’ampliamento dei casi di autoliquidazione dell’imposta è stato introdotto il comma 2-bis dell’art. 41 Tur. Questa disposizione regola il controllo, da parte dell’Ufficio, della correttezza dell’autoliquidazione effettuata dal contribuente. In particolare, si dispone che, nel caso in cui dal controllo emerga che sia dovuta una maggiore imposta, l’Ufficio notificherà un avviso di liquidazione al fine di recuperare l’imposta ancora dovuta, gli interessi di mora e la sanzione amministrativa di cui all’art. 13 del Dlgs n. 471/1997.

1.1.b Bollo e imposta sostitutiva sulle operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine

L’art. 4, comma 1, lett. c) e comma 3, lett. b) del Decreto ha introdotto la facoltà di integrare, mediante apposita dichiarazione successiva, le dichiarazioni originariamente presentate per sanare errori od omissioni – ivi inclusi quelli che abbiano comportato l’indicazione di un imponibile, di un debito d’imposta o di un credito d’imposta superiore o inferiore a quello effettivo – sia in materia di imposta di bollo, sia in relazione all’imposta sostitutiva applicabile ai finanziamenti a medio e lungo termine. In entrambe le ipotesi, la possibilità di rettifica è ammessa per le dichiarazioni per le quali, alla data del 1° gennaio 2025, non siano ancora decorsi i termini per l’esercizio dell’attività accertativa. Con riguardo agli elementi oggetto di rettifica, l’Amministrazione finanziaria potrà esercitare i poteri di accertamento entro i termini di decadenza, computati a decorrere dall’anno di presentazione della dichiarazione integrativa.

1.1.c Tasse per i servizi ipotecari e catastali (art. 19 del Tuic – D.Lgs n. 347/1990)

L’art. 9, comma 3) del Decreto ha disposto che la gratuità dei servizi, inizialmente prevista solo per le operazioni svolte nell’interesse dello Stato, viene ora estesa anche a quelle effettuate per conto delle altre pubbliche amministrazioni. Inoltre, la precedente ‘Tabella delle tasse ipotecarie’ allegata al Testo unico delle imposte di registro (Tuic) è stata sostituita da un’unica ‘Tabella delle tasse per i servizi ipotecari e catastali, che comprende anche i tributi speciali catastali. Tra le novità più rilevanti, la nuova tabella non include più le consultazioni telematiche catastali tra i servizi soggetti a tributo, sancendo di fatto la loro gratuità.

2. Giurisprudenza

2.1.  Agevolazione “prima casa” anche per l’immobile collabente (Cassazione sez. trib., Ord. n. 3913 del 21 gennaio 2025, dep. il 16 febbraio 2025)

La Corte di Cassazione si è pronunciata in materia di agevolazione “prima casa” con l’ordinanza n. 3913 del 16 febbraio 2025, affermando che il beneficio fiscale previsto dall’art. 1 Nota II bis della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986, può essere riconosciuto anche per l’acquisto di immobili collabenti, classificati nella categoria catastale F/2. La norma agevolativa non richiede che l’immobile sia già idoneo all’uso abitativo al momento dell’acquisto, ma è sufficiente che esso sia suscettibile di essere destinato all’uso abitativo mediante interventi edilizi adeguati. Questo orientamento si discosta da precedenti interpretazioni restrittive e sottolinea la ratio legis di favorire l’acquisizione di immobili da adibire a prima abitazione, anche se attualmente in condizioni di degrado

2.2. Per il patto fiduciario con oggetto immobiliare, che si innesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non è richiesta la forma scritta “ad substantiam” (Cassazione civile sez. II, 14/03/2025, n.6811)

In tema di patti fiduciari con oggetto immobiliare, la Cassazione è stata interpellata sulla questione della forma scritta ad substantiam. La Suprema Corte ha stabilito che il pactum fiduciae immobiliare non è soggetto perentoriamente alla forma scritta ad substantiam, trattandosi di un accordo obbligatorio interno. La dichiarazione unilaterale scritta del fiduciario ha valore ricognitivo, ma il patto verbale può essere provato anche altrimenti. Si tratta, infatti, di un accordo interno tra fiduciante e fiduciario che produce effetti unicamente sul piano obbligatorio. Di conseguenza, tale patto, una volta provato in sede giudiziaria, può giustificare l’accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell’obbligo di ritrasferimento a carico del fiduciario.

2.3. L’Agenzia del demanio non è soggetta passivo dell’imposta in relazione agli immobili compresi nel demanio e nel patrimonio dello Stato (Cassazione civile sez. trib., 11/01/2025, n.727)

In relazione alla soggettività passiva d’imposta, la Corte di Cassazione, sezione tributaria civile, con l’ordinanza n. 727 dell’11 gennaio 2025, ha chiarito che l’Agenzia del Demanio non può essere considerata soggetto passivo d’imposta per gli immobili inclusi nel demanio e nel patrimonio dello Stato. Il gestore del patrimonio immobiliare pubblico, infatti, non rientra tra i soggetti passivi indicati dall’art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2011 e dall’art. 3 del D.Lgs. n. 504/1992. La Corte ha sottolineato che l’Agenzia svolge un ruolo di mera gestione e valorizzazione di tali beni, senza assumere una posizione di titolarità o possesso rilevante ai fini fiscali ai sensi dell’art. 65 del D.Lgs. n. 300/1999. Questo principio si fonda sulla natura pubblicistica degli immobili demaniali e patrimoniali dello Stato, che li esclude dall’applicazione di tributi come l’IMU o l’ICI, in quanto destinati a finalità istituzionali. Tuttavia, ciò non esclude che l’Agenzia possa acquistare in proprio la proprietà di immobili, in qualsiasi forma, diventando titolare di un patrimonio autonomo in conformità all’art. 1 del D.M. 29 luglio 2005.

2.4. Superbonus dentro il perimetro dell’indebita percezione di erogazioni pubbliche (Cassazione penale, 28/02/2025, n.8389)

In materia di indebita percezione di erogazioni pubbliche, la Cassazione penale, con sentenza n. 8389, ha ribadito un costante orientamento secondo cui la fattispecie penale dell’indebita percezione di erogazioni pubbliche ai sensi dell’art. 316-ter c.p. – seppur utilizzando una formulazione amplissima di “contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominati, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee” – si estende anche al conseguimento di crediti fiscali.

La vicenda trae origine dalla conferma di un sequestro preventivo per il reato di indebita percezione del superbonus 110%. Avverso tale decisione si ricorreva lamentando l’insussistenza del “fumus commissi delicti” e del “periculum in mora“, nonché l’erroneo calcolo del profitto illecito, sostenendo la mancanza di dolo e l’incertezza normativa iniziale sul regime del superbonus. In aggiunta, veniva eccepita la natura di vantaggio fiscale e non di erogazione pubblica del superbonus, e contestava ulteriormente il calcolo del credito d’imposta.

La Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo che il superbonus rientrasse nella nozione di “erogazione” ai fini dell’art. 316-ter c.p., che la motivazione del Tribunale sul “fumus” fosse coerente e ragionevole, evidenziando la discordanza tra i costi fatturati e quelli dei subappaltatori, e che il dolo fosse desumibile dalla mancata indicazione di prezzi differenti nei subappalti. Quanto al “periculum”, la Corte lo riteneva sussistente in base all’entità del credito, all’incapienza patrimoniale e agli investimenti sospetti del ricorrente. Inammissibili, infine, le censure sul calcolo del profitto per genericità e novità.

3. Prassi

3.1. Semplificazione, razionalizzazione e aggiornamento della disciplina concernente l’imposta di registro e altri tributi indiretti e degli adempimenti ivi previsti (circolare n. 2/E del 14 marzo 2025)

Con la Circolare n. 2 del 14 marzo 2025, nel fornire istruzioni operative e chiarimenti, ha esaminato le specifiche novità introdotte dal D.Lgs. 139/2024 concernenti l’imposta di registro, l’imposta ipotecaria e catastale, imposta di bollo e imposta sostitutiva sulle operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine. La circolare si è soffermata sulle novità dell’art.41 che ha spostato l’onere della liquidazione dell’imposta di registro dai competenti Uffici ai soggetti obbligati al versamento, ferma restando l’esclusione per gli atti giudiziari e quelli con registrazione a debito, per cui si mantiene l’autoliquidazione telematica. Il nuovo comma 2-bis dell’art. 41 disciplina il controllo della liquidazione da parte degli Uffici, che, in caso di maggiore imposta dovuta, notificano un avviso di liquidazione. Altre modifiche normative (art. 2, comma 1, lettere e), h), p)) intervengono sugli artt. 16, 19 e 42 del TUR per allineare le disposizioni al nuovo sistema di autoliquidazione.

Inoltre, illustrata le novità in materia di accesso telematico alle banche dati ipotecaria e catastale e di aggiornamento delle intestazioni catastali. In ultimo, sono elencate le modifiche alle aliquote introdotte al sistema sanzionatorio dall’art. 4 del D.Lgs n. 87/2024, c.d. Decreto sanzioni, in materia di imposte di registro, ipotecaria, catastale e imposta di bollo.

3.2. Attuazione delle disposizioni in materia di rafforzamento dei servizi digitali, ai sensi dell’art. 22, comma 2, del D.Lgs. n. 1/2024: modalità per la consultazione telematica dei registri o schedari di partita tramite il servizio “Consultazione registro partite catastali” (Prot. n. 152840/2025)

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 152840/2025 è disciplinata l’attivazione del servizio “Consultazione registro partite catastali” per la consultazione telematica dei registri o schedari di partita. Tale servizio, disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia, consente la consultazione online dei registri o schedari di partita digitalizzati, previa autenticazione tramite SPID, CIE, CNS o credenziali dell’Agenzia. Il servizio è esente da tasse per i servizi catastali. Restano ferme le altre modalità di consultazione, soggette ai tributi previsti dalla normativa vigente. Il provvedimento specifica le modalità di trattamento dei dati personali, in conformità con il Regolamento (UE) 2016/679 e la normativa nazionale, e rinvia alla documentazione tecnica disponibile sul sito web dell’Agenzia. Il servizio mira a semplificare e velocizzare l’accesso alle informazioni catastali per professionisti e cittadini, in attuazione delle disposizioni in materia di rafforzamento dei servizi digitali.

3.3. Comunicazione da inviare al contribuente intestatario catastale di immobili oggetto degli interventi di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivamente modificato dall’art. 24 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, in caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701. (Provvedimento AdE prot. n. 38133/2025 del 7 febbraio 2025)

L’Agenzia delle Entrate, lo scorso 7 febbraio ha emanato il Provvedimento prot. n. 38133/2025, con il quale viene data piena attuazione alla disposizione di cui ai commi 86 e 87 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 213/2023 (Legge di Bilancio 2024) riguardo gli specifici controlli sugli immobili oggetto di interventi agevolati con il Superbonus, per verificare se dopo i lavori sia stata presentata, ove previsto, la dichiarazione di aggiornamento catastale dei dati catastali (DOCFA), anche ai fini della variazione della rendita catastale. Con il provvedimento in questione, l’Agenzia delle Entrate definisce il contenuto e le modalità di invio delle comunicazioni di compliance agli intestatari catastali di immobili oggetto di interventi Superbonus (art. 119, DL 34/2020), per i quali non risulta essere stata presentata, ove prevista, la dichiarazione di aggiornamento catastale (ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 2, del DM MEF 701/1994).

3.4. Territorialità IVA delle prestazioni consulenziali concernenti un immobile situato in Italia (Risposta n. 65/2025)

Con la risposta 65/2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla territorialità IVA di prestazioni consulenziali fornite da soggetti italiani e relative a un immobile situato in Italia a un soggetto residente in Argentina e iscritto all’AIRE. L’Agenzia delle Entrate, richiamando l’art. 7-quater, comma 1, lett. a) del Decreto IVA e l’art. 47 della Direttiva IVA, ha ribadito che le prestazioni relative a beni immobili, comprese quelle di agenzia, sono imponibili nel luogo in cui l’immobile è situato. Inoltre, richiamando l’art. 31-bis del Regolamento UE n. 282/2011, ha specificato che rientrano tra i “servizi relativi a un bene immobile” anche le attività di intermediazione nella vendita e i servizi legali connessi al trasferimento di diritti reali su beni immobili.

Pertanto, l’Agenzia delle Entrate ha concluso che sia la prestazione dell’agenzia immobiliare per la vendita dell’immobile in Italia, sia la consulenza legale stragiudiziale del ragioniere per la cancellazione dell’ipoteca sullo stesso, sono soggette a IVA in Italia, in quanto oggettivamente e causalmente connesse all’immobile.

3.5. 5 Applicabilità delle disposizioni sull’imposta di bollo di cui al D.P.R: 642 del 1972 ai contratti di finanziamento (cd. Subsidy Contract) che trovano fondamento giuridico su accordi tra due diversi Stati europei e sono sottoposti alla normativa europea per l’erogazione di contributi a valere sui fondi strutturali. (Risposta n. 57/2025)

Con la Risposta n. 57, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito l’applicazione delle disposizioni sull’imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 642 sui contratti di finanziamento che trovano fondamento giuridico su accordi tra due diversi Stati europei e sono sottoposti alla normativa europea per l’erogazione di contributi a valere sui fondi strutturali. In particolare, l’Agenzia ha ritenuto che i contratti di finanziamento (cd. Subsidy Contract) sottoscritti dalla Regione Z, in qualità di Autorità di Gestione del Programma Interreg VI A Italia-Y 2021-2027, con i Lead Partner dello Stato Y, si perfezionino in Italia al momento della controfirma della Regione Z, luogo in cui sono idonei a produrre effetti giuridici. Di conseguenza, non si applica l’esenzione prevista per gli atti formati all’estero.

Inoltre, l’Agenzia ha negato l’applicabilità delle esenzioni invocate dall’Istante poiché:

  • l’esenzione di cui all’art. 16 della Tabella B del d.P.R. n. 642/1972 non si estende alle amministrazioni pubbliche estere.
  • l’esenzione di cui all’art. 27-bis della Tabella e all’art. 82, comma 5, del D.Lgs. n. 117/2017 (Terzo Settore) è limitata agli enti iscritti nei registri italiani competenti.

 

3.6. Scissione – art. 173 TUIR – agevolazioni fiscali – crediti d’imposta di natura edilizia della scissa – ripartizione – criteri (Risposta n. 82/2025)

La risposta a interpello n. 82 dell’Agenzia delle Entrate è intervenuta sulla qualificazione dei crediti d’imposta come posizioni soggettive ripartibili tra società scissa e beneficiarie ai sensi dell’art. 173 comma 4 del TUIR. Tale questione è stata oggetto di recente intervento normativo con l’art. 16 comma 1 lett. a) del D.lgs. 192/2024, che ha riscritto l’art. 173 comma 4 del TUIR per uniformarne l’interpretazione.  In generale, un credito agevolativo può essere considerato un bene patrimoniale, anziché una posizione soggettiva, quando il suo utilizzo non è subordinato al mantenimento di particolari condizioni o precluso da determinati eventi. L’interpello alla base della risposta n. 82 è stato presumibilmente presentato per chiarire la classificazione dei crediti derivanti da lavori edilizi, come ecobonus e superbonus. L’Agenzia delle Entrate ha confermato la trasferibilità di tali crediti in operazioni straordinarie, richiamando la prassi precedente (risposta a interpello n. 218 del 16 febbraio 2023, relativa alla fusione), e ne ha esaminato la natura, assimilandoli ai crediti agevolativi già trattati nella risposta n. 48/2024. In entrambi i casi, si è rilevato che tali crediti non influenzano la determinazione del reddito imponibile e delle imposte, ma costituiscono un elemento patrimoniale autonomo, liberamente ripartibile tra le parti.

3.7. Rilevanza della proprietà superficiaria ai fini dell’applicazione dell’art. 119, comma 10-bis, del D.L. n. 34/2020 convertito, con modificazioni, dalla L. 77/2020, a favore delle ONLUS, OdV e APS (Risoluzione n. 19/E)

La Risoluzione ha ad oggetto il tema dell’applicabilità del Superbonus a ONLUS, OdV e APS titolari di diritti di superficie. L’Agenzia delle Entrate, sentita l’Avvocatura generale dello Stato, precisa che tali enti che svolgono attività socio-sanitarie e assistenziali, i cui amministratori non sono retribuiti e che possiedono immobili B/1, B/2 e D/4 con diritto di superficie (oltre a proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito con data certa anteriore al 1° giugno 2021), possono calcolare il limite di spesa del Superbonus moltiplicando il limite unitario per il rapporto tra la superficie totale dell’immobile e la superficie media di un’unità abitativa OMI. La ratio della norma è considerare le grandi dimensioni degli immobili utilizzati da tali enti. La proprietà superficiaria, essendo un diritto reale pieno sull’edificio, rientra tra i titoli di possesso validi. Di conseguenza, viene superata la precedente risposta ad interpello n. 2/2024 che escludeva il diritto di superficie. Le Direzioni regionali sono incaricate di vigilare sulla corretta applicazione di tali principi.

3.8. Trattamento fiscale dei proventi derivanti da strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati (carried interest) in un fondo immobiliare. (Art. 60 del D.L n. 50/2017 (Risposta n.44/2025)

Con la Risposta n. 44/2025, l’Agenzia delle Entrate esamina il trattamento fiscale dei proventi derivanti da strumenti finanziari con diritti patrimoniali rafforzati (carried interest) in un fondo di investimento alternativo di natura immobiliare di tipo chiuso riservato che operi quale “fondo di fondi” denominato Co-ReF. In particolare, è stato chiesto se la qualificazione fiscale dei redditi derivanti dalle Quote Manager costituiscano, in capo ai medesimi Manager, redditi di natura finanziaria e, dunque, rientranti nella categoria dei redditi di capitale di cui all’art. 44 Tuir e soggetti a imposizione secondo il combinato disposto dell’art. 7 del D.L. n. 35172001 e nella categoria dei redditi diversi di cui all’art. 67 Tuir, configurandosi come una forma di remunerazione della partecipazione al capitale di rischio. L’Agenzia delle Entrate, richiamando l’articolo 60 del D.l. 24 aprile 2017, n. 50, ha confermato la natura finanziaria di tali redditi. Questa qualificazione deriva dal fatto che, al ricorrere delle condizioni previste dal citato articolo 60 (che includono un adeguato impegno di investimento da parte dei manager, la subordinazione della maturazione dei proventi al raggiungimento di un rendimento minimo per gli altri investitori, e un periodo minimo di detenzione delle quote), i proventi sono assimilati a redditi finanziari per legge, a prescindere dal legame con l’attività lavorativa svolta dai manager.

3.9. Esercizio delle opzioni per il c.d. sconto in fattura o per la cessione del credito d’imposta di cui all’art. 121 del D.L. n. 34/2020 a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 39/2024 -variante alla CILAS (Risposta all’interpello n. 15/2025)

Con la Risposta all’interpello n. 15/2025, l’Agenzia delle Entrate esamina il caso di un condominio che ha deliberato interventi di riqualificazione energetica ai sensi dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020, cd. Decreto Rilancio. Dopo una sospensione dei lavori dovuta a evoluzioni normative e alla rinuncia della ditta originariamente incaricata, è subentrata una nuova impresa esecutrice, che ha emesso una fattura con applicazione dello sconto in fattura al 70% il 26 marzo 2024. Il pagamento del restante 30% è stato effettuato tramite bonifico parlante il 29 marzo 2024. A seguito della rinuncia anche di questa seconda impresa, l’istante chiede se sia possibile il subentro di un’altra ditta esecutrice, trattandosi di una variante in corso d’opera comunicabile ai sensi dell’art. 119, comma 13-quinquies del D.L. n. 34/2020, cd. Decreto Rilancio. Inoltre, l’istante domanda se possa continuare a beneficiare dello sconto in fattura per i lavori successivi al 30 marzo 2024, considerando che a tale data risultava già sostenuta una spesa documentata tramite fattura e bonifico parlante.

3.10. Applicazione dell’imposta di bollo (art. 13, comma 2-ter, Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 642/1972) alle comunicazioni periodiche relative alle quote di un Fondo immobiliare italiano (Risposta all’interpello n. 20/2025)

La risposta n. 20/2025 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce l’applicazione dell’imposta di bollo (art. 13, comma 2-ter, Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 642/1972) alle comunicazioni periodiche relative alle quote di un Fondo immobiliare italiano. Il quesito riguarda comunicazioni trasmesse a una Société à responsabilité limitée lussemburghese, veicolo di un fondo di investimento del Lussemburgo, che detiene il 100% delle quote del fondo italiano. L’Agenzia delle Entrate, richiamando la definizione di “cliente” (Provvedimento Banca d’Italia del 9 febbraio 2011, sostituito da quello del 20 giugno 2012), precisa che non rientrano in tale definizione, tra gli altri, gli OICR. Tuttavia, nel caso specifico, la Société à responsabilité limitée lussemburghese, destinataria delle comunicazioni, non è qualificabile come OICR secondo la normativa italiana (TUF). Di conseguenza, l’Agenzia conclude che l’imposta di bollo è applicabile alle comunicazioni relative alle quote del Fondo inviate alla Société 2, in quanto quest’ultima non rientra tra i soggetti esclusi dalla definizione di cliente ai fini dell’imposta in questione.

3.11. Esercizio delle opzioni per il cd. sconto in fattura o per la cessione del credito d’imposta di cui all’art. 121 del D.L. n. 34/2020 a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 39/2024 (Risposta n. 26/2025)

Il condominio Istante, avendo deliberato interventi agevolabili ai sensi dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020 (Superbonus), ha affidato i lavori a un general contractor che applica lo sconto in fattura previsto dall’art. 121. Dopo la presentazione della CILAS e la sostituzione del General Contractor, i lavori sono iniziati il 6 novembre 2023. L’Istante intende usufruire della detrazione al 70% per le spese sostenute nel 2024, rientrando nei casi di deroga previsti dal D.L. n. 11/2023. Tuttavia, chiede chiarimenti sull’applicabilità dello sconto in fattura per le spese successive al D.L. n. 39/2024, considerando che, al 30 marzo 2024, non esistevano fatture dirette tra il General Contractor e il Condominio, ma solo fatture emesse dagli appaltatori al General Contractor per lavori già effettuati.

3.12. Regime fiscale dei fondi immobiliari – Investitori istituzionali di cui all’art. 32, comma 3, del D.L. n. 7/2010 (Risposta n. 18/2025)

L’Ente istante, qualificato fiscalmente come ente non commerciale ai sensi dell’art. 73, comma 1, lettera c), del TUIR, detiene una partecipazione superiore al 5% in un fondo immobiliare chiuso gestito da una SGR, che lo ha classificato come “cliente professionale di diritto” ai sensi della Direttiva MiFID. L’Istante chiede se possa essere considerato un “investitore istituzionale” ai sensi dell’art. 32, comma 3, lettera g), del D.L. n. 78/2010, e quale regime fiscale si applichi ai proventi derivanti dalla partecipazione al fondo. La questione riguarda la qualificazione dell’Ente come investitore istituzionale e l’applicabilità delle disposizioni fiscali specifiche per tali soggetti.

3.13. Riconducibilità di taluni strumenti finanziari partecipativi alla disciplina carried interest ex 60, D.L. 50/2017, in assenza del requisito di cui alla lettera b) (c.d. differimento nella distribuzione dell’utile) del comma 1, art. 60, D.L. 50/2017 (Risposta n. 45/2025)

La Risposta n. 45/2025 dell’Agenzia delle Entrate analizza la riconducibilità di strumenti finanziari partecipativi (Azioni M) alla disciplina del carried interest (art. 60 DL 50/2017) in assenza del requisito di rimborso prioritario agli altri azionisti. L’Istante, un’holding industriale, ha ricevuto un investimento da un Fondo, con la previsione per i Key Manager del Gruppo di sottoscrivere un aumento di capitale sociale con diritti patrimoniali rafforzati, inclusi extra-rendimenti legati agli eventi di Exit (vendita, quotazione o cessione di azioni). Lo statuto prevede una gerarchia (waterfall) per la distribuzione degli utili e dei proventi in caso di Exit. L’Agenzia rileva che il requisito di cui all’art. 60, comma 1, lett. b) del DL 50/2017 (rimborso del capitale e rendimento minimo agli altri soci prima dell’extra-rendimento ai Manager) non è soddisfatto, né in caso di distribuzioni periodiche né in caso di Exit (totale, parziale o quotazione). Inoltre, la clausola di lock-up delle Azioni M risulta inefficace e le clausole di leavership non escludono il nesso con il rapporto di lavoro. Pertanto, l’Agenzia conclude che i redditi derivanti dalle Azioni M non possono essere qualificati come redditi di natura finanziaria.

4. Dottrina

4.1. Notariato, Studio n.122-2024/T Prime note sul D.Lgs. n. 139/2024 – Modifiche in materia di tassazione del contratto preliminare

Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139, ha dato attuazione all’art. 10 della “Legge delega al governo per la revisione del sistema tributario” (L. n. 111/2023) che detta principi e criteri direttivi specifici per la razionalizzazione dell’imposta di registro e per altri tributi indiretti diversi dall’iva “anche mediante l’accorpamento o la soppressione di fattispecie imponibili ovvero mediante la revisione della base imponibile o della misura dell’imposta applicabile”. Nell’ambito di tale opera di razionalizzazione è stata modificata la nota all’art.10 della tariffa parte I allegata al DPR 131/86 in tema di tassazione del contratto preliminare. Nello studio sono riportati a confronto il testo di tale nota previgente e quello contenuto nella Novella entrata in vigore il 1° gennaio 2025.

4.2. Notariato, Studio n.65-2024/PC La divisione endoesecutiva: l’iter procedimentale ed il ruolo degli ausiliari e dei professionisti

Il Consiglio Nazionale del Notariato commenta le fasi e dei passaggi principali del pignoramento, con un focus specifico sul pignoramento immobiliare della quota indivisa. In aggiunta, riprendendo contributi già pubblicati sul tema, lo studio pone l’attenzione su alcuni aspetti distintivi e complessi che caratterizzano il giudizio di divisione endoesecutivo, mettendone in evidenza le differenze sia rispetto alla procedura esecutiva vera e propria sia al giudizio di divisione ordinario.

4.3. Notariato, Studio n. 17-2024/Taic TAIC e compravendita al rustico: riflessioni in tema di (mancata) consegna della polizza postuma

Il Consiglio Nazionale del Notariato commenta il perimetro applicativo della disciplina Taic alla compravendita al rustico, e di indagare le conseguenze della impossibilità di consegna della polizza postuma al rogito in dipendenza dello stadio costruttivo in cui versa l’immobile, sotto il profilo della comminatoria di nullità dell’atto, dell’impossibilità di adempimento, del principio di buona fede, degli obblighi delle parti e delle ricadute operative.

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