Osservatorio fiscalità immobiliare Rassegna II trimestre 2025 11.11.2025

1. Normativa

1.1 Decreto Legislativo 1° agosto 2025, n. 123 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti

Il Decreto Legislativo 123, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12/08/2025 n.186, in attuazione della delega al Governo per la riforma fiscale (L. 111/2023), reca la raccolta organica delle norme vigenti in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, con la conseguente abrogazione dei vari provvedimenti che ad oggi le contengono. Le relative disposizioni entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2026, abrogando in particolare: il Testo unico dell’imposta di registro (D.P.R. 131/1986); il Testo unico dell’imposta di successione e donazione (D. Lgs. 346/1990); il Testo unico dell’imposta ipotecaria e catastale (D. Lgs. 347/1990); la Legge sull’imposta di bollo (D.P.R. 642/1972). Si segnala che, nonostante l’obiettivo fosse una mera risistemazione formale della normativa, vi sono casi in cui si è resa necessaria un’attualizzazione, come ad esempio con la Tariffa parte prima dell’imposta di registro.

1.2 Schema di decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto (Atto Governo n.293)

Con l’Atto n. 293 il Governo ha approvato lo schema di decreto legislativo per il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di IVA. Lo schema è stato inviato quindi alla Presidenza della Camera dei deputati il 2 settembre 2025 ed è stato esitato con esito favorevole con osservazioni l’8 ottobre u.s.. Tale Testo unico è stato redatto in attuazione della delega al Governo per la riforma fiscale (L. 111/2023) al fine di riordinare e coordinare organicamente le norme che regolano l’IVA, attraverso un’organizzazione che consenta una maggiore coerenza giuridica e sistematica. L’entrata in vigore delle disposizioni è stata fissata al 1° gennaio 2026.

1.3 Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 27 giugno 2025: “Maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione” (GU 11 luglio 2025, n. 159)

Il Decreto definisce nuove modalità di calcolo della maggiorazione del costo del lavoro, deducibile dal reddito di impresa, per le singole imprese appartenenti a un gruppo societario.

L’agevolazione si applica per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, nel caso di incremento del numero di lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato.

Lo scopo del decreto è quello di dirimere eventuali incertezze interpretative sull’applicazione del fattore correttivo previsto, in base al quale l’incremento occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi nell’ambito di un gruppo di società.

Il comma 8 dall’art. 5, DM 25 giugno 2024 viene sostituito dal decreto in esame e, per effetto della modifica, un’eventuale riduzione alla deduzione spettante a ciascuna società del gruppo con un incremento occupazionale complessivo sarà applicata soltanto in presenza di un eventuale decremento occupazionale (e non una riduzione che non tiene conto degli incrementi) registrato da altre società del medesimo gruppo.

Viene quindi data rilevanza al gruppo come unico soggetto economico, in quanto l’agevolazione è riconosciuta in presenza di un incremento occupazionale complessivo a livello di gruppo. Ciascuna società del gruppo dovrà, poi, verificare la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi richiesti e, in presenza di un incremento occupazionale complessivo, procedere al calcolo dell’incentivo singolarmente spettante.

1.4 Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 9 luglio 2025: “Modalità applicative delle disposizioni di cui all’art. 7-bis del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128, recante la disciplina del regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale”

Il Decreto contiene le disposizioni applicative del Tax control framework (TCF) e riconosce anche ai contribuenti che non possiedono i requisiti per aderire al regime di adempimento collaborativo la possibilità di optare per l’adozione di un sistema di misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, dandone apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate.

Tali contribuenti possono ottenere i medesimi benefici sanzionatori.

L’esercizio dell’opzione è subordinato al possesso della seguente documentazione:

– documento descrittivo dell’attività svolta dall’impresa;

– strategia fiscale approvata dagli organi di gestione della società in data anteriore all’esercizio

dell’opzione;

– documento descrittivo del TCF adottato e delle sue modalità di funzionamento;

– mappa dei processi aziendali;

– mappa dei rischi fiscali e dei controlli previsti;

– certificazione del TCF redatta conformemente alle disposizioni contenute nel regolamento di cui all’art. 4, comma 1-ter, D.Lgs. 128/2015.

Il regime opzionale di adozione del TCF ha una durata di due periodi d’imposta, a partire dall’inizio del periodo d’imposta in cui è effettuata la relativa comunicazione all’Agenzia delle entrate, dopo i quali si proroga tacitamente per altri due periodi d’imposta.

1.5 Decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze 8 agosto 2025: “Riduzione dell’aliquota IRES per le imprese che realizzano investimenti rilevanti”

L’art. 1, commi 436-444, della L. 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025) ha introdotto per le imprese la c.d. “IRES premiale”, che si sostanzia in una riduzione dell’aliquota IRES dal 24% al 20%, per il solo periodo d’imposta 2025, in presenza di determinate condizioni.

Il provvedimento definisce le disposizioni attuative dell’agevolazione.

Per beneficiare dell’agevolazione devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

– una quota non inferiore all’80% degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 deve essere

accantonato ad apposita riserva;

– un ammontare non inferiore al 30% dei suddetti utili accantonati, e, comunque, non inferiore al 24% degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023, deve essere destinata a investimenti “qualificati”, che devono essere di ammontare non inferiore, in ogni caso, a 20.000,00 euro;

– un incremento occupazionale e l’assenza di ricorso alla cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO).

Con un’interpretazione estensiva, l’art. 4, comma 2 del DM 8 agosto 2025 ha disposto che si considera accantonato “ad apposita riserva” tutto l’utile dell’esercizio 2024 destinato a finalità diverse dalla distribuzione ai soci in sede di approvazione del bilancio (es. riserva legale, statuaria, ecc.), ivi compresa la copertura delle perdite di esercizio.

Per espressa disposizione normativa (art. 7 comma 3, lett. a) del DM 8 agosto 2025, si applica, in quanto compatibile, l’art. 1, comma 35, della L. 205/2017 in materia di investimenti sostitutivi.

Non viene quindi meno la fruizione dell’agevolazione se – nello stesso periodo d’imposta del realizzo – l’impresa:

– sostituisce il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A alla L. 232/2016;

– attesta l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e l’interconnessione, nonché la riduzione dei consumi energetici nei casi previsti.

I soggetti beneficiari decadono dall’agevolazione, con conseguente recupero della stessa: a) qualora la quota di utile accantonato, al netto di quella eventualmente utilizzata a copertura perdite, sia distribuita entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024; b) nel caso in cui i beni siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati stabilmente a strutture produttive localizzate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l’investimento. Il verificarsi di una causa di decadenza genera la perdita integrale del beneficio.

Vengono previste specifiche regole per le operazioni straordinarie al fine di evitare di penalizzare o di favorire, nella fruizione della riduzione dell’aliquota IRES, i soggetti coinvolti in tali operazioni.

Il decreto contiene inoltre disposizioni di coordinamento per i soggetti aderenti al consolidato fiscale nazionale e per i soggetti che hanno operato per la trasparenza fiscale di cui all’art. 115 del TUIR.

1.6 Legge 8 agosto 2025, n. 120: Modifiche alla L. 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale”

Con la legge 120/2025 sono stati modificati i termini di attuazione della delega fiscale di cui alla Legge 9 agosto 2023 n.111 (“Legge delega”).

La Legge proroga:

(i)      dal 29 agosto 2025 (24 mesi dalla data di entrata in vigore della Legge delega) al 29 agosto 2026 (36 mesi dalla data di entrata in vigore della Legge delega) il termine entro il quale devono essere emanati i decreti legislativi di attuazione della delega;

(ii)     conseguentemente viene prorogato dal 29 agosto 2027 al 29 agosto 2028 il termine per l’adozione di eventuali decreti correttivi e integrativi;

(iii)     e, coerentemente, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 il termine per l’adozione dei Testi Unici in materia tributaria.

2. Giurisprudenza

2.1 Imposta di Registro – Valutazione (Cass. civ., Sez. V, Ord., 01/07/2025, n. 17842)

La Corte ribadisce che la violazione dell’articolo 51, comma 3, del D.P.R. 131/1986, che prevede l’uso, ai fini valutativi, di atti anteriori al triennio, non comporta la nullità dell’avviso di rettifica del valore degli immobili. Questo perché la norma non prevede una sanzione per tale violazione e, dal punto di vista sistematico, non si giustifica considerato il limitato impatto dell’irregolarità, la quale può assumere rilievo sul piano dell’affidabilità del metro di valutazione, non potendosi escludere in astratto che, in alcune situazioni particolari, il mercato conosca una diminuzione dei prezzi, anziché un aumento.

2.2 Imposta di Registro – contratti preliminari – acconti di prezzo (Cass. civ., Sez. V, Ord., 02/07/2025, n. 17957)

In materia di imposta di registro sui contratti preliminari di compravendita, la previsione del pagamento di acconti sul prezzo contenuta nel contratto preliminare costituisce una disposizione autonoma ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del D.P.R. 131/1986, soggetta pertanto a distinta tassazione rispetto al contratto preliminare stesso. Pertanto, nel caso in cui ad un contratto preliminare di compravendita, con successivo versamento di un acconto sul prezzo, non segua la stipula del definitivo, resta dovuta l’imposta di registro in misura fissa sul contratto preliminare, mentre l’erario è tenuto alla restituzione dell’imposta proporzionale sull’acconto versato.

2.3 IVA – soggettività passiva – un unico affare (CGT di secondo grado Lombardia, Sez. VIII, Sent., 02/07/2025, n. 1608)

La Corte stabilisce che, ai fini dell’IVA, opera una presunzione assoluta di attività imprenditoriale in capo alle società in accomandita semplice e dunque di soggettività passiva, come previsto dall’articolo 4, secondo comma, D.P.R. 633/1972. Tale qualifica non viene meno per la circostanza che l’attività di esaurisca in un unico affare, quale la costruzione di un’unica unità immobiliare. È pertanto illegittimo il diniego di rimborso IVA motivato dall’assenza di un fine commerciale o da una minima struttura organizzativa.

2.4 TARI – esenzione per inutilizzabilità – necessita dichiarazione (CGT di secondo grado della Toscana, Sez. IV, Sent., 7/07/25, n.818)

In materia di TARI, la dichiarazione di inutilizzabilità di un immobile deve essere tempestivamente comunicata dal contribuente, conformemente all’art. 62 D. Lgs. 507/1993. L’assenza di tale dichiarazione impedisce l’esenzione dalla tassa, nonostante l’immobile sia inutilizzabile.

2.5 IVA – cessione B2B – Prezzo comprensivo di IVA – deve essere esplicitamente indicato (Cass. civ., Sez. II, Sent.,11/07/2025, n. 19108)

In tema di cessione di beni soggetta a IVA tra operatori, quale la compravendita di un capannone industriale, l’acquirente è per legge obbligato a corrispondere al venditore, oltre al prezzo pattuito, anche la somma dovuta a titolo di rivalsa dell’imposta. Affinché il prezzo si intenda onnicomprensivo (ossia al lordo dell’IVA), tale accordo deve risultare in modo espresso e non equivoco dal contratto. La semplice mancanza di qualsiasi riferimento all’IVA nelle pattuizioni negoziali conduce alla presunzione che il corrispettivo stabilito sia al netto dell’imposta.

2.6 IVA – pro-rata – cessioni di beni ammortizzabili (Cass. civ., Sez. V, Sent., 13/07/2025, n. 19252)

La cessione di immobili ad uso abitativo da parte di una società che si occupa principalmente di gestione e locazione immobiliare deve essere considerata, ai fini del calcolo del pro-rata di detraibilità dell’IVA, come un’attività economica usuale. Pertanto, tali immobili non possono essere esclusi dal calcolo del pro-rata in quanto beni di investimento, se non sono destinati all’esercizio dell’impresa per un periodo di tempo medio-lungo, quali beni strumentali.

2.7 Imposta di Registro – agevolazione per trasferimento di aree in piani particolareggiati a uso residenziale – completamento delle sole opere di urbanizzazione primaria – non è sufficiente (CGT di primo grado di Ancona, Sent., 14/07/2025, n.315)

La Corte, in linea con la giurisprudenza di legittimità prevalente – che esclude che la sola urbanizzazione primaria sui lotti destinati a strade e parcheggi integri il requisito di completamento ai fini del mantenimento dell’aliquota ridotta della superficie su cui incide -stabilisce che l’agevolazione fiscale (i.e. aliquota dell’1% ai sensi dell’art. 1 della Tariffa Parte I TUR) per il trasferimento di aree in piani particolareggiati a uso edilizio residenziale è subordinata all’effettivo completamento dell’intervento di edificazione entro il termine previsto dalla legge, non essendo sufficiente la sola realizzazione e cessione al Comune delle opere di urbanizzazione primaria sui lotti ad esse destinati per mantenere il beneficio su tali porzioni. In caso di decadenza parziale dall’agevolazione, la base imponibile complementare deve essere determinata prioritariamente utilizzando i valori distinti e analitici dei singoli lotti risultanti da perizia allegata all’atto pubblico, se disponibili, anziché il criterio proporzionale basato sul valore medio forfettario. Inoltre, gli interessi moratori sulle imposte complementari non decorrono retroattivamente dalla data dell’atto, ma solo dalla scadenza del termine di pagamento concesso con la notifica dell’avviso di liquidazione.

2.8 Imposta di Registro – vendita di fabbricato da demolire non costituisce vendita di terreno edificabile (Cass. civ., Sez. V, Ord., 17/07/2025, n. 19953)

La Cassazione ha stabilito il seguente principio di diritto: «In linea con una ricostruzione uniforme sia ai fini delle imposte dirette che ai fini delle imposte indirette, che trova fondamento nella normativa e nella giurisprudenza di fonte euro-unitaria, la vendita di fabbricato da demolire non è, di per sé, riqualificabile come vendita di terreno edificabile attraverso l’art. 20 del D.P.R. 131/1986 (anche alla luce delle modifiche apportate dall’art. 1, comma 87, della legge 205/2017, e dall’art. 1, comma 1084, della legge 145/2018, alla luce dell’interpretazione datane dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 158 del 21 luglio 2020 e n. 39 del 16 marzo 2021), non essendo rilevante in senso contrario la mera menzione del rilascio di un titolo edilizio legittimante la demolizione e la ricostruzione (totali o parziali) di un preesistente fabbricato ovvero la costruzione di un nuovo fabbricato (con diverse caratteristiche, dimensioni e destinazioni) sull’area di risulta dalla demolizione di quello preesistente»

2.9 Imposta di Registro – valutazione ‘prezzo-valore’ richiede accatastamento dell’immobile conforme allo stato del bene al momento del trasferimento (Cass. civ., Sez. V, Ord., 17/07/2025, n. 19960)

In materia di imposta di registro, il criterio di valutazione automatica del c.d. prezzo-valore, stabilito dall’art. 52, comma 4, del D.P.R. 131/1986, richiede che l’immobile oggetto dell’atto da registrare abbia una rendita catastale che rifletta lo stato del bene trasferito al momento della cessione. Tale criterio non è applicabile nel caso in cui vi siano divergenze tra la situazione fattuale e giuridica rispetto a quella catastale, come nel caso di costruzione di piscina pertinenziale non ancora censita in catasto, poiché in tali circostanze è come se l’immobile fosse privo di rendita e non si può presumere che il valore dichiarato corrisponda a quello venale. Essendo preclusa la facoltà di avvalersi del c.d. prezzo-valore a causa della difformità tra la situazione fattuale e la rappresentazione catastale, la villa accessoriata di piscina non ancora dichiarata in Catasto deve essere complessivamente valutata con esclusivo riferimento ai criteri fissati dagli artt. 51, comma 2, e 52, comma 1, del D.P.R. 131/1986, determinando la base imponibile sulla base del valore venale in comune commercio (c.d. valore normale).

2.10 Imposte di registro, ipotecarie e catastale – variazione rendita catastale per effetto di sentenza – decorrenza termine per il rimborso (Cass. civ., Sez. V, Ord., 21/07/2025, n. 20382)

In presenza di una sentenza modificativa della rendita catastale intervenuta prima dell’atto di oggetto ad imposta di registro, catastale e di bollo, ma non ancora annotata al momento del rogito, vale, per la decorrenza del termine triennale di decadenza per la richiesta di rimborso delle imposte di registro e ipo-catastali, la data di annotazione nel catasto della variazione e non dal momento del pagamento o del passaggio in giudicato della sentenza, in quanto è in quel momento che sorge il diritto alla restituzione per il contribuente.

2.11 Imposta di Registro – Condizione potestativa e non sospensiva se gli effetti dell’operazione dipendono dal promissario acquirente (Cass. civ., Sez. V, Ord., 23/07/2025, n. 20852 e Cass. civ., Sez. V, Ord., 24/07/2025, n. 21055)

La Cassazione statuisce il seguente principio di diritto: “La sentenza che ordina, ai sensi dell’art. 2932 c.c., il trasferimento di un bene a favore del promissario acquirente, a condizione che venga effettuato il pagamento del corrispettivo concordato, è soggetta ad imposta proporzionale, ai sensi dell’art. 27, comma 3, D.P.R. n. 131/1986. Questo vale indipendentemente da chi (promittente venditore o promissario acquirente) ha proposto l’azione, dovendo ritenersi sussistente la condizione meramente potestativa, e non sospensiva, ogni volta gli effetti dell’operazione negoziale dipendano esclusivamente dalla decisione del promissario acquirente. Né è decisivo, a tal fine, che la domanda di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare sia stata proposta in giudizio dal promittente venditore, contro il quale il promittente acquirente abbia eventualmente proposto domanda riconvenzionale di risoluzione per inadempimento del contratto preliminare, giacché la volontà rilevante ai fini del consolidamento e della stabilizzazione dell’efficacia traslativa della sentenza costitutiva resta quella del promittente acquirente rispetto all’adempimento dell’obbligazione posta a suo carico per il pagamento del prezzo.”

2.12 IVA – pro-rata – cessione di quote di fondo immobiliare da parte di società immobiliare – rientrano nelle operazioni esenti da considerare ai fini della percentuale di detrazione Cass. civ., Sez. V, Sent., 31/07/2025, n. 22155

Per determinare il pro-rata di detraibilità dell’IVA è necessario considerare l’attività effettivamente svolta dalla società contribuente, non assumendo rilevanza quella che viene definita all’interno dell’atto costitutivo come oggetto sociale. L’ operazione di cessione di quote di un fondo immobiliare, ottenute per effetto del conferimento di immobili al fondo stesso, rappresenta un prolungamento diretto, permanente e necessario dell’attività impresa del contribuente trattandosi di operazione inserita nell’ambito di una attività di dismissione di immobili ritenuti non più strategici e, quindi, rientrando nell’attività principale della società contribuente finalizzata a valorizzare in vario modo il patrimonio sociale. Pertanto, la suddetta operazione rientra nell’ambito delle operazioni rilevanti ai fini del pro-rata di detraibilità dell’IVA ex art. 19-bis, D.P.R. 633/1972 a nulla rilevando la entità modesta dei costi soggetti a IVA sostenuti per la effettuazione della stessa.

2.13 Imposta ipotecaria e catastale – rettifica di valore in caso di operazione soggetta a IVA (Cass. Sentenza n. 22149 del 31 luglio 2025)

L’ imposta ipotecaria e catastale, a seguito delle modifiche apportate al d.lgs. n. 347 del 1990 dall’art. 35, comma 10-bis, del D.L. n. 223 del 2006, convertito in legge n. 248 del 2006, deve essere applicata in misura proporzionale anche in relazione al trasferimento di beni immobili strumentali di cui all’art. 10, primo comma, numero 8-ter, del d.P.R. n. 633 del 1972, indipendentemente dall’assoggettamento ad IVA della cessione. La determinazione della base imponibile deve avvenire sulla scorta del valore venale del bene e non del corrispettivo pattuito, senza che rilevi la circostanza che la vendita dell’immobile sia assoggettata ad IVA e non ad imposta di registro.

2.14 IVA – importo versato in sede di contratto preliminare – prevalenza della volontà delle parti sulla interpretazione del giudice tributario (Cass. civ., Sez. V, Ord., 25/08/2025, n. 23857)

In tema di tassazione dei versamenti effettuati in sede di contratti preliminari di compravendita immobiliare, la qualificazione data dalle parti a una somma versata, ad esempio come deposito cauzionale con funzione di garanzia, prevale sull’interpretazione del giudice tributario, che non può riqualificarla d’ufficio come “acconto sul prezzo”. Ciò vale purché la volontà contrattuale sia chiara e univoca, a meno che il versamento sia stato specificamente contestato dall’amministrazione finanziaria quale fattispecie di elusione fiscale.

2.15 IVA – detrazione IVA su spese relative a immobili accatastati come abitativi – ciò che rileva è la effettiva destinazione accertata in concreto (Cass. civ., Sez. V, Ord., 14/08/2025, n. 23296)

In materia di imposta sul valore aggiunto, nel settore immobiliare la detraibilità dell’IVA relativa a spese per immobili o loro pertinenze deve essere accertata in concreto, prevalendo l’effettivo uso strumentale del bene nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, anche qualora l’immobile risulti catastalmente a destinazione abitativa. La Cassazione conferma dunque la propria posizione circa la portata dell’articolo 19-bis 1, comma 1, lett. i), del D.P.R. 633/1972 che prevede un’ipotesi di indetraibilità oggettiva degli immobili accatastati come abitativi, secondo la quale “In tema di IVA, ai fini della detrazione nelle operazioni relative ad immobili a destinazione abitativa, la natura strumentale del bene acquistato deve essere valutata non solo in astratto, con riferimento all’oggetto dell’attività d’impresa, bensì in concreto, dovendosi verificare che lo stesso costituisce, anche in funzione programmatica, il mezzo per l’esercizio della suddetta attività” (cfr. Cass. n. 3396 del 12/02/2020; Cass. n. 5559 del 26/02/2019).

2.16 Sentenza Sezioni Unite n. 23093 dell’11 agosto 2025 – Rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare

La Cassazione ha stabilito che è ammissibile la rinuncia unilaterale alla proprietà di un immobile, anche se non c’è un soggetto che la riceve.
In pratica, il proprietario può dichiarare formalmente di voler rinunciare al bene, e questo passa automaticamente allo Stato (art. 827 c.c.).
La Corte ha chiarito che non serve un motivo “nobile” per rinunciare: anche se lo si fa per liberarsi da costi o responsabilità, l’atto è valido.
Il giudice non può sindacare la meritevolezza della rinuncia, perché la funzione sociale della proprietà può essere limitata solo dal legislatore, non dal magistrato.

2.17 Imposta di Registro – opzione per il c.d. ‘prezzo-valore’ applicabile solo alle cessioni di immobili ad uso abitativo nei confronti di persone fisiche (Cass. civ., Sez. V, Ord., 02/09/2025, n. 24380)

In tema di imposta di registro, la preclusione alla rettifica del valore dichiarato – criterio “prezzo-valore” – si applica esclusivamente alle cessioni di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze nei confronti di persone fisiche, restando esclusi gli immobili destinati ad altri usi. L’avviso di rettifica del valore degli immobili è completo (e quindi legittimo), ai sensi degli artt. 51 e 52 del D.P.R. 131/1986, nel momento in cui contiene l’indicazione degli atti specifici utilizzati e gli estremi della registrazione, per consentire al contribuente che ne ha interesse di richiedere tali atti e di contestarli nel merito nella maniera più opportuna e producente.

2.18 IVA – ai fini del rimborso i beni acquistati in leasing sono equiparabili ai beni ammortizzabili al ricorrere di alcune condizioni (Cass. civ., Sez. V, Ord., 10/09/2025, n. 24968)

In materia di iva e rimborso per eccedenza detraibile relativa ai beni acquistati in leasing, l’operazione è equiparabile all’acquisto di un bene ‘ammortizzabile’ ai sensi dell’articolo 30, terzo comma, lettera c) del D.P.R. 633/1972 solo se ricorrono specifiche condizioni. Il giudice del rinvio, a cui la Cassazione abbia demandato l’accertamento di fatto di tali condizioni, è tenuto a verificare in concreto che il contratto preveda il trasferimento al conduttore delle caratteristiche essenziali della proprietà o che l’esercizio delle opzioni di acquisto sia l’unica scelta economicamente razionale.

2.19 Imposte sui redditi – acconti di prezzo (Cass. civ., Sez. V, Ord., 19/09/2025, n. 25682)

L’ordinanza stabilisce il fondamentale principio di stretta imputazione temporale ai fini fiscali: se viene accertato che un reddito, quale un acconto su una cessione immobiliare, è stato conseguito in un determinato anno, esso deve essere sottoposto la tassazione in quell’anno appunto questo obbligo in positivo sussiste a prescindere dalle successive vicende contrattuali e anche se il saldo dell’acquisto l’atto definitivo di vendita dell’immobile avvengano solamente negli anni fiscali successivi.

2.20 Riscossione – Preavviso di iscrizione ipotecaria (Cass. Ord. n. 25456 del 20 settembre 2025)

La Cassazione ha chiarito che nel preavviso di iscrizione ipotecaria (quello che l’Agenzia delle Entrate invia prima di mettere l’ipoteca), non è obbligatorio indicare quale immobile sarà colpito.
È sufficiente che il preavviso indichi il debito e avvisi il contribuente che, se non paga entro 30 giorni, si procederà con l’iscrizione.
L’indicazione del bene specifico deve avvenire solo al momento dell’iscrizione vera e propria.
Quindi, il preavviso ha funzione informativa, non deve contenere dettagli patrimoniali.
Questo principio tutela l’efficienza della riscossione, senza comprimere i diritti del contribuente.

2.21 Imposta di Registro – agevolazione prima casa su immobili in corso di costruzione Cass. civ., Sez. V, Ord., 22/09/2025, n. 25761

La Corte di Cassazione ha riconosciuto l’applicabilità dell’agevolazione “prima casa” anche in caso di permuta di immobile presente contro immobile futuro, purché quest’ultimo sia destinato ad abitazione non di lusso.
La pronuncia chiarisce che l’agevolazione ex art. 1, Tariffa Parte I, Nota II-bis del D.P.R. 131/1986 si estende anche alle operazioni atipiche (do ut facias), se finalizzate all’acquisto della prima casa.
La destinazione abitativa deve essere realizzata entro i termini di legge.

 

IMU

 

2.22 IMU – esenzione per categoria catastale E (Cass. civ., Sez. V, Ord., 05/08/2025, n. 22685)

La disposizione di cui all’art. 7, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 504/1992, che prevede l’esenzione dall’IMU per i fabbricati classificati nelle categorie del gruppo E, esclude l’applicazione dell’esenzione agli immobili già iscritti in categorie diverse, salvo che il contribuente dimostri, nei limiti e con gli effetti temporali propri della variazione della classificazione, la sussistenza dei presupposti per l’iscrizione nelle categorie esenti.

2.23 IMU – determinazione valore imponibile area fabbricabile (CGT di secondo grado Lombardia, Sez. IX, Sent., 07/07/2025, n. 1648)

Ai fini della determinazione del valore imponibile di un’area fabbricabile, il prezzo di aggiudicazione ottenuto in sede di asta giudiziaria, relativo ad un immobile in stato di abbandono e deterioramento, non costituisce parametro attendibile per la determinazione del valore venale ai fini IMU e TASI. Il valore deve basarsi sulla capacità edificatoria dell’area e sui prezzi medi di mercato delle costruzioni situate nella stessa zona urbana, conforme ai criteri stabiliti dall’art. 5, commi 5 e 6, del D. Lgs. 504/1992.

2.24 IMU – determinazione valore imponibile area fabbricabile (CGT di secondo grado Lombardia, Sez. XVI, Sent., 25/07/2025, n. 1808)

In tema di determinazione del valore imponibile delle aree edificabili ai fini dell’IMU, il valore venale in comune commercio deve essere stabilito seguendo i parametri di cui all’art. 5, comma 5, del D. Lgs. 504/1992, solamente in mancanza di un valore direttamente riferibile al terreno oggetto di stima. Tuttavia, se il valore del terreno è già assegnato attraverso un contratto di compravendita, tale valore prevale sulle stime presuntive e rappresenta il valore venale in comune commercio.

2.25 IMU – l’inclusione del comune nell’elenco ISTAT dei comuni montani o parzialmente montani non richiede la produzione di atti amministrativi ai fini dell’esenzione (Cass. civ., Sez. V, Ord., 10/07/2025, n. 18855)

In tema di IMU, l’art. 9, comma 8, secondo periodo, del D. Lgs. 23/2011, quale aggiunto dall’art. 4, comma 1-ter, del D.L. 16/2012, limitando l’esenzione ai fabbricati rurali strumentali “ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT)”, ha incorporato tale elenco nella fattispecie tipizzata dalla norma legislativa con l’eccezionale attribuzione di rango primario nella gerarchia delle fonti. In tal caso, infatti, l’atto amministrativo assurge al ruolo di elemento costitutivo o integrativo della norma legislativa, per il quale si applica, comunque, il principio iura novit curia (art. 113 cod. proc. civ.), con la conseguenza che, in sede giudiziale, la parte che invochi l’applicazione della disposizione richiamante non è onerata dall’allegazione e dalla produzione dell’atto amministrativo.

2.26 IMU – soggettività passiva – concessionario di beni del patrimonio indisponibile – sussiste (Cass. civ., Sez. V, Sent., 10/07/2025, n. 18946)

In tema di IMU, sussiste la soggettività passiva del concessionario di beni del patrimonio indisponibile ricorrendo l’eadem ratio della disposizione che l’ha individuata per il concessionario di beni demaniali (art. 9, comma 1, del D. Lgs. 23/2011), considerato che sia i beni demaniali che quelli del patrimonio indisponibile appartengono alla categoria generale dei beni pubblici, non sussistendo tra le due categorie una sostanziale differenza quanto alla funzione esercitata, e che il presupposto del tributo deve identificarsi, nell’uno così come nell’altro caso, nel godimento del bene oggetto di concessione.

2.27 IMU – esenzione per utilizzo a fini istituzionali da parte di enti pubblici (Cass. civ., Sez. V, Sent., 10/07/2025, n. 18935)

L’esenzione IMU per gli immobili di proprietà di enti pubblici, destinati a fini istituzionali, non viene meno a causa di un temporaneo inutilizzo, anche se prolungato. La perdita dell’esenzione può avvenire solo in presenza di una scelta o situazione di fatto che causi l’irreversibile inutilizzabilità del bene per le finalità istituzionali punto non è sufficiente negare l’esenzione basandosi unicamente sulla mancanza di una concreta ed effettiva utilizzazione nell’anno di imposta. Inoltre, il giudice di rinvio dovrà riconoscere la riduzione di imposta per inagibilità se il comune era in possesso di una conoscenza qualificata dello Stato di fatiscenza dell’immobile, anche in assenza di una form istanza presentata dal contribuente.

2.28 IMU – soggettività passiva – mancato utilizzo per occupazione abusiva – non sussiste (Cass. civ., Sez. V, Sent., 10/07/2025, n. 18938; Cass. civ., Sez. V, Sent., 10/07/2025, n. 18940; Cass. civ., Sez. V, Sent., 10/07/2025, n. 18936; Cass. civ., Sez. V, Sent., 10/07/2025, n. 18940)

Il presupposto impositivo dell’IMU richiede il possesso reale e diretto dell’immobile. Pertanto, il titolare del diritto reale che abbia subito un’occupazione abusiva prolungata non può essere considerato soggetto passivo, poiché viene a mancare il possesso materiale, base dell’imposta punto la normativa prevede inoltre l’esenzione per gli immobili non utilizzabili a seguito di occupazione denunciata all’autorità giudiziaria.

2.29 IMU – presupposto impositivo – permuta tra cosa presente e cosa futura – necessaria ultimazione delle strutture fondamentali (Cass. civ., Sez. V, Sent., 10/07/2025, n. 18929)

Ai fini IMU il presupposto impositivo si verifica con l’ultimazione delle componenti essenziali dell’immobile oggetto di permuta, indipendentemente dal rilascio del certificato di abitabilità o agibilità, dalla consegna materiale o dall’intestazione catastale ancora a nome del costruttore. L’effetto traslativo della proprietà nel caso di permuta tra cosa presente e cosa futura si perfeziona nel momento in cui l’immobile viene ad esistenza, ossia al completamento delle strutture fondamentali senza necessità di rifiniture o accessori.

2.30 IMU – esenzione per beni merce – va accertata l’effettiva sussistenza dei presupposti (Cass. civ., Sez. V, Sent., 10/07/2025, n. 18944)

La Corte conferma che l’esenzione IMU per i fabbricati beni merce spetta solo agli immobili costruiti e destinati alla vendita, fintanto che mantengano tale destinazione e non siano locati e che le dichiarazioni presentate dall’ impresa al fine del riconoscimento della spettanza di detta agevolazione devono essere accompagnate da un accertamento effettivo della sussistenza dei presupposti normativi. In altri termini, la semplice dichiarazione non è sufficiente per ottenere l’esenzione se mancano le condizioni, quale ad esempio la non locazione degli immobili. Pertanto, l’omesso accertamento di tali elementi da parte del giudice di merito comporta la necessità di rinnovare il giudizio in sede d’appello.

2.31 IMU – immobili accatastati F/3 e F/2 – base imponibile Cass. civ., Sez. V, Ord., 29/07/2025, n. 21749)

La base imponibile per l’IMU degli immobili accatastati come unità in corso di costruzione (categoria F/3) deve essere determinata considerando il valore dell’area edificabile, detratto il valore dell’immobile in corso d’opera. Per i fabbricati classificati come unità collabenti (categoria F/2), la tassazione ai fini IMU non è applicabile come fabbricato, a meno che la demolizione del fabbricato restituisca autonoma capacità contributiva all’area edificabile.

2.32 IMU – modifiche catastali – decorrenza (Cass. civ., Sez. V, Ord., 04/08/2025, n. 22582)

In tema di determinazione della base imponibile dell’IMU, le risultanze catastali definitive non dovute a mutamenti dello stato e della destinazione dei beni, anche se sollecitate all’Ufficio dal contribuente, sono soggette alla regola generale dell’art. 5, comma 2, del D. Lgs. 504/1992, che stabilisce l’efficacia delle modifiche catastali a partire dall’anno d’imposta successivo alla loro annotazione negli atti catastali.

2.33 IMU – soggettività passiva – sub concessionario di beni demaniali – sussiste (Cass. civ., Sez. V, Ord., 25/09/2025, n. 26174)

Si ribadisce, attraverso un richiamo alla Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 11006 del 27/04/2025, in tema di concessione di beni del demanio marittimo, che quanto all’ICI, all’IMU e alla nuova IMU, la previsione normativa della soggettività passiva in capo al concessionario vale anche per il sub-concessionario, al quale il godimento dei beni demaniali, con l’assenso dell’amministrazione concedente, sia stato affidato dal concessionario per concorrere con quest’ultimo, nell’esercizio di attività ausiliarie, sussidiarie e complementari, alla gestione del medesimo servizio pubblico; atteso che, in tal modo, il sub-concessionario subentra nella medesima posizione del concessionario rispetto all’uso dei beni demaniali costituenti oggetto della precedente concessione e compartecipa, mediante l’utilizzo vincolato di tali beni, alla gestione del servizio pubblico affidato al concessionario, restando soggetto alla vigilanza della P.A. concedente, che ne ha valutato l’idoneità al subingresso.

3. Prassi

3.1 Imposta di Registro – Agevolazione prima casa, termine di due anni entro cui alienare l’immobile pre–posseduto e credito d’imposta (Risposta n. 197 del 2025)

La modifica normativa (art 1, comma 116, legge 207/2024, – riguardante l’applicazione dell’agevolazione prima casa che comporta l’applicazione dell’aliquota agevolata del 2% ai fini dell’imposta di registro) che ha esteso da uno a due anni il termine entro cui l’acquirente di una nuova prima casa deve alienare l’immobile agevolato pre-posseduto, è applicabile anche agli atti di acquisto stipulati in precedenza, a condizione che alla data del 31 dicembre 2024 non fosse ancora decorso il previgente termine annuale per procedere a tale alienazione. Tale estensione non pregiudica il diritto del contribuente al credito d’imposta previsto dall’articolo 7 della legge 448/1998 per il riacquisto della prima casa.

3.2 IRPEF – Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi edilizi (Provvedimento 7/8/25, protocollo 321370/2025)

Il provvedimento approva il modello aggiornato e definisce le modalità per comunicare l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi edilizi (Superbonus). Nello specifico riguarda la comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura o la prima cessione del credito per le spese sostenute nel 2025. Stabilisce poi i requisiti necessari per l’esercizio dell’opzione, quali l’asseverazione della congruità delle spese e il visto di conformità, nonché le modalità per l’utilizzo dei crediti d’imposta (esclusivamente in compensazione tramite modello F24) e le regole per le eventuali successive cessioni di crediti. La comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese.

3.3 Adempimento collaborativo – Tax control framework – Approvazione delle linee guida per la predisposizione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale delle imprese appartenenti al settore assicurativo (Provvedimento 7/8/ 2025, protocollo n. 321940/2025)

Si tratta delle linee guida per la compilazione della mappa dei rischi e dei controlli fiscali delle imprese appartenenti al settore assicurativo, in possesso dei requisiti dimensionali di cui all’art. 7, commi 1-bis e ss. del D.Lgs. 128/2015, che intendono aderire al regime di adempimento collaborativo, e di quelle che intendono optare per il cosiddetto regime del TCF volontario di cui all’art. 7-bis dem medesimo D.L.gs. n. 128/2015. L’approvazione del documento fa seguito a quella intervenuta il 10 gennaio 2025 per il settore industriale.

3.4 Credito d’imposta ZES Unica – Limite del 50% per investimenti immobiliari (Risposta n. 183 del 2025)

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini del credito d’imposta ZES Unica, il valore degli investimenti in immobili strumentali (terreni e fabbricati) non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato. Tale limite si applica per ogni singolo progetto di investimento iniziale, come definito dal Regolamento UE n. 651/2014.

Nel caso esaminato, l’Agenzia ha confermato che, a fronte di un investimento complessivo di € 870.000, di cui € 600.000 in immobili e € 270.000 in beni strumentali, solo € 270.000 della componente immobiliare possono essere agevolati.

3.5 Agevolazione “prima casa” e credito d’imposta – Estensione del termine biennale (Risposta n. 197 del 2025)

L’Agenzia delle Entrate ha confermato che il nuovo termine di due anni per alienare l’immobile pre-posseduto, introdotto dalla legge di bilancio 2025 (art. 1, comma 116, L. 207/2024), si applica anche agli atti stipulati nel 2024, purché al 31 dicembre 2024 non sia ancora decorso il termine annuale previgente.

Inoltre, il credito d’imposta per il riacquisto della “prima casa” (art. 7, L. 448/1998) è riconosciuto anche se l’alienazione dell’immobile pre-posseduto avviene entro il nuovo termine biennale.

3.6 Imposta di Registro – canoni di locazione già percepiti a titolo di indennità risarcitoria – Rimborso (Risposta n. 207 del 2025)

La ricostituzione retroattiva del rapporto di locazione per effetto della rinuncia alla disdetta dei canoni di locazione, intervenuta ai sensi dell’art. 4, comma 2-octies del D.L. 351/2001, comporta la commutazione dell’indennità di occupazione sine titulo, eventualmente corrisposta dalle amministrazioni utilizzatrici alla società locatrice dopo la scadenza del contratto di locazione, in canoni di locazione. Pertanto, in presenza del pagamento dell’imposta di registro sull’indennità risarcitoria nella misura del 3% ex art. 9 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 131/86 (in luogo dell’1% dovuto sui canoni di locazione ai sensi dell’art. 40 comma 1-bis del D.P.R. 131/86), il contribuente può, alternativamente ed entro tre anni dalla data di accettazione della rinuncia alla disdetta richiedere il rimborso dell’eccedenza versata (art. 77 del D.P.R. 131/86) oppure richiedere all’ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate, in occasione della presentazione della comunicazione di proroga del contratto di locazione di cui trattasi, che l’eccedenza dell’imposta di registro versata venga imputata al tributo dovuto per le annualità successive del medesimo contratto

3.7 IVA – Gruppo IVA – Costituzione di due gruppi distinti per lo stesso Gruppo economico -Ammissibilità (Risposta n. 211 del 2025)

L’Agenzia delle entrate ha chiarito che è possibile, per uno stesso gruppo economico, costituire in Italia due distinti Gruppi IVA.

Nello specifico, tale possibilità è stata riconosciuta nel caso di un gruppo operante a livello internazionale, la cui capogruppo estera, BETA1, controllava:

− da un lato, la società italiana BETA, che a sua volta controllava altre società italiane;

− dall’altro, la società estera ALFA, che a sua volta controllava l’italiana DELTA e che aveva

costituito in Italia una sede secondaria (ALFA Italia).

Secondo l’Agenzia delle Entrate, l’art. 70-ter, comma 1, lett. a) e b), del DPR 633/72 consente la coesistenza di due distinti Gruppi IVA in Italia:

− uno tra BETA e le controllate italiane;

− l’altro tra ALFA Italia e DELTA, per le quali il controllo promana dalla società estera ALFA.

3.8 IVA – Cessione con posa in opera di infissi classificabili tra le opere finalizzate al superamento o all’eliminazione delle barriere architettoniche – Aliquota IVA – n. 41–ter della Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972 (Risposta n. 212 del 2025)

L’aliquota agevolata IVA del 4% (prevista dal n.41-terdella Tabella A, parte II, D.P.R. 633/1972) per le opere direttamente finalizzate al superamento o all’alienazione delle barriere architettoniche si applica esclusivamente alle “prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto”. Di conseguenza, se l’operazione viene qualificata come una cessione di beni con posa in opera (o contratto di compravendita), anziché come appalto, l’applicazione dell’aliquota ridotta è esclusa. Questa qualificazione si verifica, in linea generale, quando il fornitore è lo stesso fabbricante o commerciante abituale dei beni e l’obbligazione di dare (fornitura degli infissi) è prevalente rispetto alla prestazione di manodopera (posa in opera).

3.9 Trasferimento della residenza per “prima casa” e Superbonus – Decorrenza del termine (Risposta n. 230 del 2025)

L’Agenzia ha chiarito che, per gli immobili oggetto di interventi agevolabili dal Superbonus, il termine di 30 mesi per il trasferimento della residenza per ottenere i benefici ‘prima casa’ decorre dalla data di fine sospensione dei termini (30 ottobre 2023) e non dalla data di acquisto.

Si ricorda che la sospensione è stata disposta dall’art. 24 del D.L. 23/2020 e prorogata fino al 30 ottobre 2023.

3.10 IVA – Cessione di fabbricato strumentale esclusa dal calcolo della percentuale di detrazione. Articolo 19bis, comma 2 del D.P.R. n. 633 del 1972. (Risposta n. 231 del 2025)

La cessione di un bene ammortizzabile, quale un fabbricato strumentale per natura, si configura come un evento straordinario e non abituale. Nel caso di specie, l’operazione di cessione del bene riveste carattere occasionale rispetto all’attività abitualmente esercitata dal soggetto passivo (gestione di case di riposo) e, pertanto, non concorre alla determinazione del pro-rata di detrazione ai sensi dell’art. 19-bis comma 2 del D.P.R. 633/1972.

3.11 IVA – pignoramento immobiliare e decesso dell’imprenditore esecutato. Trattamento IVA dell’operazione di vendita del complesso immobiliare aziendale in sede di esecuzione forzata. Artt. 6 e 10, D.P.R. n. 633 del 1972. (Risposta n. 232 del 2025)

Il professionista delegato che procede alla vendita di un immobile strumentale pignorato nell’ambito di una procedura esecutiva in danno di un imprenditore deceduto è tenuto ad emettere fattura in nome e per conto dell’erede, se questi ha continuato l’attività del defunto; a tal fine non rileva la circostanza che non siano stati assolti gli adempimenti fiscali funzionali alla regolarizzazione della successione. La cessione a seguito di una espropriazione forzata può considerarsi effettuata nell’esercizio dell’impresa laddove il debitore esecutato sia soggetto passivo e i beni siano strumentali all’attività di impresa. Nel caso oggetto di interpello, in cui il debitore esecutato era deceduto e aveva cessato la partita IVA, l’Agenzia afferma che “pur non risultando agli atti che siano stati assolti gli adempimenti fiscali” funzionali alla “regolarizzazione” della vicenda successoria la cessione del bene “ha avuto luogo in regime di impresa”, posto che esso non è mai uscito dalla disponibilità dell’erede. Ne consegue che la vendita dell’immobile strumentale va considerata esente da IVA ex art. 10, primo comma, n. 8-ter del D.P.R. 633/1972 (non essendo stata esercitata nei termini l’opzione per l’imponibilità).

3.12 Credito d’imposta per il riacquisto della “prima casa” – Alienazione entro due anni e calcolo per quote (Risposta n. 238 del 2025)

L’Agenzia ha confermato che il credito d’imposta per il riacquisto della “prima casa” spetta anche se l’alienazione dell’immobile pre-posseduto avviene entro due anni dal nuovo acquisto, in linea con la modifica normativa introdotta dalla legge di bilancio 2025.
Nel caso di comproprietà, il credito è personale e va calcolato in proporzione alla quota di proprietà effettivamente posseduta.
Non è riconosciuto il credito per quote acquisite per successione.

3.13 Cumulabilità tra Sismabonus e Bonus ristrutturazione – Limite di spesa e condizioni (Risposta n. 242 del 2025)

L’Agenzia ha chiarito che è possibile cumulare la detrazione IRPEF ex art. 16-bis, comma 3, TUIR (bonus ristrutturazione) con la detrazione ex art. 16 D.L. 63/2013 (Sismabonus), trasferita all’acquirente dall’impresa venditrice, entro il limite complessivo di € 96.000.
La detrazione IRPEF è calcolata sul 25% del prezzo di vendita, mentre il Sismabonus è parametrato ai costi strutturali sostenuti.
La cumulabilità è ammessa se gli interventi sono stati completati e documentati, e l’immobile rientra nelle categorie catastali ammesse.

4. Dottrina

4.1 Legge di bilancio 2025 – Disposizioni in materia di IVA (Circolare ASSONIME N. 17 del 8/07/2025)

La circolare analizza alcune norme in materia di imposta sul valore aggiunto introdotte dalla L. 207/2024 (di seguito, “legge di bilancio 2025”) e modificate dal D.L. 84/2025. Si tratta innanzitutto di misure di contrasto dell’evasione e delle frodi, quali la nuova disciplina prevista per le prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazioni merci e di logistica nonché le disposizioni in materia di pagamenti elettronici per il contrasto all’evasione.

La circolare commenta anche la nuova disciplina applicabile alle prestazioni di formazione rese a soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro e illustra la misura prevista dalla medesima legge di bilancio in materia di aliquota IVA delle prestazioni di gestione dei rifiuti.

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